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Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 10/07/1972 (Rv. 359667 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ORDINARIE NORME DI ERMENEUTICA - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359667-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ORDINARIE NORME DI ERMENEUTICA - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I contratti collettivi di lavoro postcorporativi devono essere interpretati secondo le regole dei contratti privati. Pertanto la violazione e la erronea applicazione ad opera del giudice sono deducibili in Sede di legittimita, soltanto quando vi sia espressa doglianza di violazioni attinenti alla interpretazione dei negozi giuridici o possano collegarsi, invece, alla erronea interpretazione della norma primaria, alla cui esecuzione deve tendere la clausola contrattuale. (Conf 1690'70, mass n 347627; 852'70, mass n 346213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)