Sez. 1, Sentenza n. 11075 del 10/10/1992 (Rv. 478849 - 01)
Sanzioni amministrative - In genere | Fabbricato - Uso esclusivo - Cessione - Comunicazione all'autorità locale di P.S. - Obbligo - Sussistenza nel caso di occupazione abusiva dell'immobile - Esclusione - Comunicazione - Contenuto - Indicazioni necessarie.
Sanzioni amministrative - In genere
L'obbligo posto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito nella legge 18 maggio 1978 n. 191), di comunicare all'autorità locale di P.S. la cessione (in proprietà, in godimento o a qualsiasi altro titolo) dell'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, presupponendo l'esistenza di un atto volontario non sussiste nel caso di occupazione abusiva dell'immobile. Peraltro la comunicazione deve indicare le generalità del cessionario (e cioè dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene), al fine di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere la identità di colui che è subentrato nella disponibilità dell'immobile, e non anche quella del cedente, (o del precedente occupante) che non rileva più ai fini del controllo sull'uso attuale del fabbricato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)