Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010 (Rv. 613202 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE | Art. 12 d.l. n. 59 del 1978, conv. nella legge n. 191 del 1978 - Cessione del godimento di immobile - Comunicazione del cedente all'autorità di pubblica sicurezza - Presupposto - Decorrenza - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - AUTORITÀ DI P.S. - IN GENERE
Nel caso in cui la cessione del godimento di un immobile avvenga per una durata superiore a un mese, sorge a carico del cedente - ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 59 del 1978, conv. nella legge n. 191 del 1978 - l'obbligo di comunicarla all'autorità di pubblica sicurezza, che deve essere adempiuto entro quarantotto ore dalla consegna del bene, rimanendo irrilevante, al riguardo, stabilire la natura del contratto in virtù del quale sia avvenuta la cessione ovvero verificare la funzione e le esigenze della cessione stessa del godimento. (Nella specie, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva respinto l'opposizione ritenendo ininfluente la circostanza che non fosse predeterminabile, trattandosi di contratti di foresteria, il periodo di occupazione dell'immobile ceduto, la quale non poteva costituire causa di esonero dall'obbligo della comunicazione in questione, decorrente dalla "consegna" del bene).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)