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Sez. 2, Sentenza n. 622 del 23/01/1999 (Rv. 522567 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Atti idonei ad impedirla - Onere probatorio - Trascrizione del testamento effettuata dal notaio a favore di tutti i chiamati all'eredità - Idoneità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522567-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

Incombe sul coerede chiamato all'eredità', nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere invece esercitato quel diritto con atti idonei a manifestarne la volontà', e non meramente conservativi o di vigilanza; né a tal fine può' essere sufficiente la menzione di tutti i chiamati all'eredità' effettuata dal notaio all'atto della trascrizione del testamento, costituendo CIÒ adempimento di un suo obbligo d'ufficio, a meno che il chiamato all'eredità' non provi che, con quella menzione, il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato specificamente conferitogli a quel fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 620, Cod. Civ. art. 2660, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)