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Sez. 2, Sentenza n. 125 del 07/01/1983 (Rv. 424928 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - IN GENERE - DELAZIONE DELLA EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE - REQUISITI - CHIAMATO ALL'EREDITÀ POSSESSORE DEI BENI E CHIAMATO NON POSSESSORE - DIFFERENZA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424928-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - IN GENERE - DELAZIONE DELLA EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE - REQUISITI - CHIAMATO ALL'EREDITÀ POSSESSORE DEI BENI E CHIAMATO NON POSSESSORE - DIFFERENZA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - OGGETTO.*

La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, non è di per sè sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede, occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volontà od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante Atti e comportamenti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare. Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario, come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., a provare che vi sia stata l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto Onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della Forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato. (v6371/80, mass n 410116; (v1692/76, mass n 380459).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)