Sez. 3, Sentenza n. 16947 del 11/11/2003 (Rv. 568067 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno subito da alunno durante l'orario scolastico - Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del personale addetto alla vigilanza - Concorrente configurabilità - Fondamento - .
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione o dell'ente gestore di una scuola privata nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull' inadempimento all' obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)