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Sez. 3, Sentenza n. 3680 del 15/02/2011 (Rv. 617285 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Accoglimento della domanda di iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Lesioni causate da un cane incustodito nelle pertinenze scolastiche - Onere della prova - Riparto - Criteri.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617285-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, in caso di danno da lesioni causate dall'aggressione di un cane incustodito nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad evitare l'accesso di terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)