Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 114 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18137
- Pensioni
- Pensioni previdenziali
- Cumulo di pensione di invalidità erogata da gestione speciale commercianti I.N.P.S. con pensione diretta a carico del fondo pensioni personale di telefonia
- Divieto di integrazione al minimo per il periodo anteriore al d.l. n. 463 del 1983
- Ingiustificata discriminazione rispetto ai casi in cui il divieto di integrazione al minimo è stato dalla corte riconosciuto illegittimo
- Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
La titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimità costituzionali della Corte, e va pertanto dichiarato illegittimo, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'INPS in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. - Nello stesso senso, riguardo ad altre applicazioni della norma impugnata: S. nn. 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988 e 102/1982. - Sul principio del'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
Norme impugnate
- art. 19, comma 2, legge 22 luglio 1966, n. 613
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Linfo Negri ed altra contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza di primo grado che aveva negato l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. al titolare di altra pensione integrata al minimo a carico del fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia, il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 3 aprile 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui preclude detta integrazione.
Osserva il giudice a quo che non esiste ragione alcuna per discriminare l'ipotesi di causa dalle altre, numerosissime fattispecie di cumulo oggetto delle precedenti decisioni d'illegittimità della Corte, che hanno eliminato il divieto d'integrazione, aggiungendo che le sentenze rese con diretto riferimento alla norma impugnata non sono tuttavia estensibili all'ipotesi de qua.
punto 1
È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con altra pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.
punto 2
La questione è fondata.
Si verte, all'evidenza, in una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.
La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988, 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata), sino alla data di entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; successivamente opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n. 418 del 1991).
È appena il caso di osservare come nessun rilievo assuma, rispetto alla fattispecie in esame, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), che reca norme d'interpretazione autentica dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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