Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 24/03/1995 (Rv. 491391 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | A difensore non rappresentante processuale della parte né suo domiciliatario - Inesistenza - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie relativa a notificazione avvenuta presso l'originario difensore in primo grado, sostituito da altro difensore nello stesso grado.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
la notifica dell'impugnazione ad un difensore che non abbia la rappresentanza processuale della parte e non sia suo domiciliatario nella specie, notifica avvenuta presso l'originario difensore del convenuto in primo grado, sostituito, sempre in primo grado, da altro difensore-domiciliatario nominato con procura notarile depositata unitamente alla comparsa conclusionale) è inesistente, in quanto eseguita in luogo ed a persona non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)