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Sez. L, Sentenza n. 1956 del 12/03/1985 (Rv. 439866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - PREVISIONE CONTRATTUALE PER LAVORATORI CON MANSIONI PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE UNICA EX CCNL 19 APRILE 1973 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA - IMPEDIMENTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI INTERMEDIO PER IL LAVORATORE AVENTE AD ESSA DIRITTO SULLA BASE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - PREVISIONE CONTRATTUALE PER LAVORATORI CON MANSIONI PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE UNICA EX CCNL 19 APRILE 1973 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA - IMPEDIMENTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI INTERMEDIO PER IL LAVORATORE AVENTE AD ESSA DIRITTO SULLA BASE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - INSUSSISTENZA.*

Il criterio che, ai fini dell'inquadramento del lavoratore addetto a diverse mansioni, attribuisce rilievo alle mansioni svolte con carattere di prevalenza non può trovare applicazione nel caso in cui la disciplina collettiva - come, in particolare, quella per l'industria metalmeccanica - preveda l'esistenza di categorie intermedie nelle quali debbano essere inquadrati i lavoratori con mansioni promiscue. La classificazione unica introdotta dal C.C.n.L. 19 aprile 1973, per i dipendenti dell'industria metalmeccanica, non è di ostacolo al riconoscimento della qualifica di intermedio al lavoratore che, alla stregua dei criteri previsti nei precedenti contratti collettivi, abbia acquisito il diritto all'anzidetta qualifica. (Conf 1031/80, mass n 404490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)