diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1031 del 13/02/1980 (Rv. 404490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA TRA DIVERSE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - APPLICABILITA NELL'IPOTESI DI PREVISIONE CONTRATTUALE DI CATEGORIE INTERMEDIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA PER I METALMECCANICI DELL'INDUSTRIA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA TRA DIVERSE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - APPLICABILITA NELL'IPOTESI DI PREVISIONE CONTRATTUALE DI CATEGORIE INTERMEDIE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA PER I METALMECCANICI DELL'INDUSTRIA PRIVATA.*

Il criterio della prevalenza tra diverse mansioni effettivamente svolte dal lavoratore non puo trovare applicazione quando la normazione collettiva preveda l'esistenza di categorie intermedie, nelle quali debbano essere inquadrati i lavoratori svolgenti mansioni promiscue. Pertanto, la classificazione unica introdotta dal CCNL 19 aprile 1973, per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata, non e di ostacolo al riconoscimento della qualifica di intermedio al lavoratore che, alla stregua dei criteri previsti nei precedenti contratti collettivi, abbia acquisito il diritto alla anzidetta qualifica. (Conf 188/72, mass n 355978, sulla prima parte; (Conf 2448/67, mass n 329745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)