diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11527 del 22/10/1992 (Rv. 479096 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Inosservanza dell'obbligo - Risarcimento del danno - Liquidazione - riferimento alla retribuzione mancata - Calcolo - Criteri - Minimi retributivi fissati dalla contrattazione aziendale - Rilevanza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479096-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

In caso d'inosservanza dell'obbligo di assunzione posto a carico del datore di lavoro dalla legge n. 482 del 1968, la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, da tener presente ai fini della liquidazione del risarcimento del danno (suscettibile, peraltro, di riduzione, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., in relazione alla mancanza di ordinaria diligenza, da parte del lavoratore, nella ricerca di un'altra occupazione), deve essere determinata sulla base non già dei minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, ma tenendo conto di quelli (piu favorevoli) previsti dalla contrattazione aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1986 num. 482 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)