Sez. L, Sentenza n. 11953 del 18/11/1995 (Rv. 494697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Inadempimento del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Quantificazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno derivante dal rifiuto di adempiere da parte del soggetto obbligato ad assumerlo alle proprie dipendenze e la relativa quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. con la conseguenza che da un lato essa va commisurata a tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore durante l'intero periodo di inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di assunzione e perciò ai salari e agli stipendi il cui guadagno sarebbe stato consentito dalla considerazione della condotta tenuta dal lavoratore medesimo, al fine di valutare adeguatamente quanta parte di tale pregiudizio costui avrebbe potuto evitare, ricercando con l'ordinanza diligenza un'altra occupazione; il reperimento della quale, peraltro, pur potendo ridurre od eliminare il suddetto pregiudizio non è circostanza idonea ad escludere il nesso di causalità fra l'inadempimento ed il danno, potendo solo costituire, in relazione alla durata dell'occupazione stessa ed ai conseguenti ricavi economici, un elemento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del risarcimento.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)