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Sez. 2, Sentenza n. 2599 del 24/05/1978 (Rv. 391953 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE DERIVANTE DALLA RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN TERRENO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMPIEGO DEL PREZZO NELL'ACQUISTO DI ALTRO FONDO - MANCATO GUADAGNO - CALCOLO.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391953-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LUCRO CESSANTE DERIVANTE DALLA RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN TERRENO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMPIEGO DEL PREZZO NELL'ACQUISTO DI ALTRO FONDO - MANCATO GUADAGNO - CALCOLO.*

Nella liquidazione del danno da lucro cessante derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita di un terreno, deve tenersi conto del mancato incremento patrimoniale che sia stato conseguenza dell'inadempimento e quindi sia del mancato trasferimento dell'immobile nel patrimonio del compratore, sia dell'impiego, che questi abbia fatto del prezzo non versato al venditore. Nella ipotesi in cui il prezzo sia stato impiegato nell'acquisto di altro fondo, il mancato guadagno non deve essere pero calcolato in misura pari alla differenza di valore tra i due fondi, ma nella differenza tra il valore attuale del terreno, oggetto del contratto risolto, meno il prezzo pattuito, ed il valore attuale del fondo successivamente acquistato, meno il prezzo pagato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)