Sez. 2, Sentenza n. 894 del 13/02/1981 (Rv. 411412 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - INADEMPIMENTO - FANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - INADEMPIMENTO - FANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
La liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di una promessa di vendita immobiliare deve essere compiuta avendo riguardo a tutte le conseguenze, attive e passive, determinate dallo inadempimento e, pertanto, e necessario tenere conto della utilizzazione che il promissario acquirente abbia fatto del prezzo non versato al venditore, facendo riferimento, in difetto di prova di un diverso impiego, ai correnti interessi bancari, ovvero del vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione di mutui con i relativi oneri. (V 2599/78, mass n 391953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)