Sez. L, Sentenza n. 6101 del 18/06/1998 (Rv. 516590 - 01)
DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Rito del lavoro - Eccezione di decadenza - Onere per il convenuto di sollevarla nella memoria di costituzione - Erronea qualificazione da parte del convenuto del termine di decadenza come termine di prescrizione - Irrilevanza.
DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
Nel rito del lavoro, l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., ed è tempestivamente proposta anche se il convenuto abbia erroneamente qualificato il termine di decadenza come termine di prescrizione, atteso che è sufficiente che sia stato dedotto il fatto estintivo del diritto o dell'azione sulla base del lasso di tempo trascorso e dell'inerzia dell'attore, spettando al giudice adito qualificare esattamente la natura (prescrizionale o decadenziale) del termine stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)