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Sez. L, Sentenza n. 5970 del 27/05/1995 (Rv. 492522 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Eccezione del convenuto sollevata nel rito del lavoro - Deduzione nella memoria difensiva - Necessità - In appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492522-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., ed è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)