Sez. 1, Sentenza n. 2456 del 04/07/1969 (Rv. 341969 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - SIGNIFICATO - OBBLIGO DELLE RECIPROCHE RESTITUZIONI - FONTE - SENTENZA - RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI APPALTO PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE - VALORE VENALE DELL'OPERA PARZIALMENTE ESEGUITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA DI RISOLUZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - SIGNIFICATO - OBBLIGO DELLE RECIPROCHE RESTITUZIONI - FONTE - SENTENZA - RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI APPALTO PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE - VALORE VENALE DELL'OPERA PARZIALMENTE ESEGUITA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA DI RISOLUZIONE.*
La disposizione dell'art.1458, primo comma, cod.civ. - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali gia effettuate, ma l'Obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e correlativa efficacia ex nunc. Pertanto, risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell'impossibilita di restituire l'Opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, e obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli il valore venale dell'Opus predetto con riferimento al momento della pronunzia di risoluzione, nella quale l'Obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. (sulla prima parte, V. 476-65 1401-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)