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Sez. L, Sentenza n. 4574 del 15/07/1980 (Rv. 408415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - TITOLO A TRATTENERE LE SOMME PERCEPITE IN FORZA DI TALE SENTENZA - CADUCAZIONE COL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE - ORDINE DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALL'APPELLANTE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE CONDIZIONATA PREVIA DOMANDA DELL'APPELLANTE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - TITOLO A TRATTENERE LE SOMME PERCEPITE IN FORZA DI TALE SENTENZA - CADUCAZIONE COL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONSEGUENZE - ORDINE DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALL'APPELLANTE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE CONDIZIONATA PREVIA DOMANDA DELL'APPELLANTE - LEGITTIMITA.*

Ai sensi del secondo comma dell'art 336 cod proc civ, l'estensione degli effetti della sentenza di riforma sui provvedimenti e sugli Atti dipendenti dalla sentenza riformata e subordinata al passaggio in giudicato della prima sentenza. Ne consegue che, poiche il titolo a trattenere le somme percepite in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva viene meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado che la riformi al giudice di appello, che riforma la sentenza di condanna impugnata, non e consentito disporre - tanto meno con sentenza immediatamente esecutiva a mente dell'art 337 cod proc civ - la restituzione della somma versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, ma, eventualmente, solo di emettere una pronuncia di restituzione condizionata, previa apposita domanda dell'appellante. (V 2348/80, mass n 406040; (V 1094/78, mass n 390464; (V 678/75, mass n 374062; (V 2453/69, mass n 341969; (V 1175/69, mass n 339764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)