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Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007 (Rv. 600793 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 - Bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359 del 1992 - Conseguente reviviscenza del criterio del valore venale di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 ed applicazione alle procedure in corso - Necessità - Possibile nuovo intervento del legislatore - Criteri.
Stato
decisa il 2007-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600793-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ferma la facoltà del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 136, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58, Cod. Civ. art. 834

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)