Sez. 1, Sentenza n. 8217 del 02/04/2007 (Rv. 597102 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene espropriando - Criteri di determinazione del corrispettivo - Riferimento alla volontà delle parti del contratto di cessione - Possibilità - Esclusione - Riferimento ai criteri legali - Necessità - Liquidazione del conguaglio ai sensi della legge 385 del 1980 - Dichiarazione di incostituzionalità di detta legge - Riferimento al criterio del valore venale del bene - Necessità - Azione per il pagamento del conguaglio - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla dichiarazione di incostituzionalità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'individuazione dei criteri di determinazione del corrispettivo della cessione volontaria può aversi soltanto in base ai criteri legali e indipendentemente da qualsiasi diversa indicazione proveniente dalla volontà delle parti del contratto di cessione, sicché la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità (in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983) dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980, già applicabile ratione temporis, rende necessario, in forza della eviviscenza dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, liquidare il residuo del corrispettivo secondo il criterio del valore venale delle aree oggetto di cessione, decorrendo il termine di prescrizione decennale del diritto alla corresponsione della liquidazione così parametrata dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della menzionata sentenza di incostituzionalità. (Nella specie, è stata confermata la sentenza della Corte d'appello che, qualificata come cessione volontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, la vendita intercorsa, nel maggio 1983, tra privati comproprietari di aree edificabili ed il Comune nel quale le stesse insistevano, ha escluso che le clausole contrattuali riferentesi ad una emanata "legge futura" ovvero utilizzanti termini quali "conguaglio" e "indennità" potessero essere interpretate nel senso di impedire la parametrazione del conguaglio sul corrispettivo di cessione al "prezzo di mercato" come imposto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, reviviscente dopo la dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980, accogliendo, quindi, l'eccezione di prescrizione del diritto degli alienanti a vedersi corrisposto il predetto conguaglio, non avendo esercitato tale diritto per più di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza n. 223 del luglio 1983 della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)