Sez. L, Sentenza n. 1408 del 27/02/1984 (Rv. 433503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA SOLA DOMANDA SUBORDINATA - RIDUZIONE E NON MUTAMENTO DEL "PETITUM" - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DELLA SOLA DOMANDA SUBORDINATA - RIDUZIONE E NON MUTAMENTO DEL "PETITUM" - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Allorché con l'atto di appello si riproponga soltanto la domanda subordinata e non anche, o non interamente, quella principale, formulata in primo grado, si attua una mera riduzione, e non già un mutamento, del petitum originario, sempreché si faccia valere la stessa causa petendi dedotta in primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)