Sez. L, Sentenza n. 6232 del 10/12/1985 (Rv. 443361 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONI DI DOMANDE NUOVE - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - PROPOSIZIONI DI DOMANDE NUOVE - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Il divieto di proporre domande nuove in appello - sancito dall'art. 437 cod. proc. civ. - è finalizzato alla tutela dell'interesse, di natura pubblicistica, di accelerazione del processo, e non già di un privato interesse delle parti; consegue che la sua violazione non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte in ordine ad una domanda nuova proposta dallo appellante. (V 1408/84, mass n 433503; (V 596/84, mass n 432833).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)