Sez. 4 - , Sentenza n. 51530 del 18/10/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 274494 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | 566 LAVORO - 071 SUL LAVORO Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Capocantiere preposto all'osservanza delle norme antinfortunistiche - Obbligo del legale rappresentante della società datrice di lavoro di accertarsi della sua presenza e di provvedere alla sua supplenza in caso di assenza - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere, cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia in parte riconducibile all'omessa pretesa della adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; nè ad escludere la sua responsabilità varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della presenza in cantiere di tale persona.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)