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Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240840 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Posizione di garanzia - Datore di lavoro - Assenza temporanea - Necessità di predisporre le opportune cautele - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240840-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, ha l'obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 67, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)