Sez. 3, Sentenza n. 34669 del 06/07/2005 Cc. (dep. 28/09/2005) Rv. 232472 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Pena applicata condizionalmente sospesa - Successiva sentenza di patteggiamento per delitto anteriormente commesso - Revoca del precedente beneficio - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con altra sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., qualora la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente) cumulata con l'altra dichiarata sospesa, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)