Sez. 6, Sentenza n. 35891 del 12/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 229963 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Condanna a pena condizionalmente sospesa - Successiva sentenza di patteggiamento della pena - Revoca del precedente beneficio - Illegittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale e di quello della non menzione, concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)