Sez. 5 - , Sentenza n. 6836 del 08/03/2019 (Rv. 653316 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto - Deducibilità dal reddito dell'affittuario - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili, ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, e non da quello del concedente, e sono commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimamente dedotte le quote d'ammortamento dei cespiti, nonostante che il costo storico delle stesse risultasse dalla contabilità della concedente, nonché dalla perizia di stima eseguita all'epoca del conferimento dell'azienda).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)