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Sez. 5, Sentenza n. 18537 del 10/08/2010 (Rv. 614368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto - Deducibilità dal reddito dell'affittuario - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614368-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto (o in usufrutto), ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario), non da quello del concedente, tranne che quest'ultimo, all'atto della concessione in affitto, abbia pattuito con l'affittuario una deroga convenzionale degli artt. 2561 e 2562 cod. civ.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)