Sez. 1, Sentenza n. 15606 del 11/12/2000 (Rv. 543333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Procedura fallimentare - Amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1979 - Opposizione allo stato passivo - Concomitante pendenza di giudizio relativo all'accertamento dell'efficacia o meno dell'ipoteca o del pignoramento vantati da uno dei creditori - Sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
L'accertamento dell'efficacia, rispetto all'Amministrazione straordinaria, dell'ipoteca e del pignoramento costituisce un antecedente logico - giuridico ineludibile rispetto all'inserimento al passivo, in via chirografaria o privilegiata, del credito ipotecario o pignoratizio. Da ciò consegue che, ove risulti pendente un tal tipo di giudizio, debba essere necessariamente sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. quello concomitante relativo all'opposizione allo stato passivo, e ciò al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)