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Sez. U, Sentenza n. 553 del 09/08/2000 (Rv. 539339 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti "privatizzati" - Giurisdizione - Disciplina transitoria ex art. 45 D.Lgs. n. 80/1998 - Criteri - Epoca dei fatti e atti posti a base della pretesa - Rilevanza - Fattispecie relativa a impugnazione di mancata conferma di comando all'estero di professore di scuola secondaria.
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539339-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art.45, comma diciassettesimo, prima parte, del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Fattispecie relativa ad impugnativa di provvedimento, del febbraio 1999, con cui il Ministero degli esteri aveva negato a docente di scuola media il rinnovo per il secondo quadriennio del comando a prestare servizio all'estero; la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, stante l'irrilevanza dell'epoca di instaurazione del servizio all'estero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)