Sez. U, Sentenza n. 2424 del 16/04/1984 (Rv. 434458 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - CONFIGURABILITÀ DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - FATTISPECIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - CONFIGURABILITÀ DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - FATTISPECIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In relazione a prestazioni lavorative che si assumano effettuate, con continuità e vincolo di subordinazione, in favore di un ente pubblico non economico, quale il comune, la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, devoluto in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo, va affermata indipendentemente dall'esistenza di un formale provvedimento di nomina, così come dalla circostanza che le parti, in Sede di Costituzione del rapporto, abbiano fatto ricorso a schemi negoziali privatistici, qualora risulti, in base ad un'inequivoca volontà dell'ente territoriale evincibile da qualsiasi atto o comportamento, l'effettivo inserimento del dipendente nell'ambito della sua organizzazione pubblicistica e per l'espletamento di compiti inerenti ai suoi fini istituzionali (nella specie, attività di manutenzione e custodia di sepolcreti di guerra, nonché attività connessa al servizio idrico, gestito dal comune direttamente e non con autonome strutture di tipo imprenditoriale). (V 1203/81, mass n 411773).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)