Sez. U, Sentenza n. 1203 del 02/03/1981 (Rv. 411773 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI.*
Al fine dell'identificazione di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, requisiti necessari e sufficienti sono la natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro ed il concreto inserimento del lavoratore nell'apparato organizzativo dell'ente; quest'ultimo elemento non deve risultare necessariamente da un formale atto di nomina o da uno scritto equipollente (salvo che tale atto sia, anche implicitamente, richiesto da specifiche norme), bastando che la volonta di attuare tale inserimento sia dall'ente pubblico manifestata in qualsiasi modo, purche univocamente, e, percio, anche con fatti e comportamenti concludenti che rivelino che l'ente medesimo ha voluto e fatto propria la prestazione lavorativa per utilizzarla nell'ambito della sua organizzazione e per i fini pubblicistici da essa perseguiti. (V 5681/80, mass n 409529; (V 1352/80, mass n 404880; (V 6444/79, mass n 403181; (V 3655/79, mass n 400079; (V 3070/79, mass n 399423; (V 3658/78, mass n 393352; (V 2460/78, mass n 391832; (contra 3258/77, mass n 386796).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)