Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 04/07/2012 (Rv. 623130 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE | Impugnazione del testamento - Mutamento della devoluzione ereditaria all'esito del giudizio sull'impugnazione - Rimborso dell'imposta di successione già corrisposta dall'erede o legatario istituito con il testamento impugnato - Disciplina dell'art. 42, primo comma, lettera e) del d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Rapporto obbligatorio per ingiustificato arricchimento tra i diversi chiamati all'eredità o legatari - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, nel caso di impugnazione per falsità di un testamento olografo, proposta, nella specie, da colui che era stato istituito erede con un precedente testamento, qualora l'esito del giudizio sull'impugnazione determini il mutamento della devoluzione ereditaria, spetta a chi abbia indebitamente pagato l'imposta il diritto al rimborso della stessa, ai sensi dell'art. 42, primo comma, lettera e), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, da richiedere al competente ufficio finanziario, restando esclusa la sussistenza di un rapporto obbligatorio per ingiustificato arricchimento tra i diversi chiamati all'eredità o legatari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 42, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)