Sez. 5, Sentenza n. 2484 del 06/02/2006 (Rv. 587410 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE | Impugnazione del testamento - Pendenza della lite - Riscossione, da parte dell'erario, dell'imposta sullo stesso asse una seconda volta - A titolo cautelativo - Preclusione - Disciplina dell'art. 43 del d.lgs n. 346 del 1990 - Applicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, nel caso di impugnazione del testamento (proposta, nella specie, dal pretendente la successione legittima nei confronti dell'erede testamentario), non è consentito all'ufficio finanziario di riscuotere due volte (neppure, la seconda volta, a scopo "cautelativo") l'imposta sullo stesso asse ereditario, atteso che l'art. 43 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che l'esito del giudizio sull'impugnazione del testamento, qualora determini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a seconda dei casi, l'obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (art. 28, comma 6, dello stesso t.u.), ovvero, al contrario, il diritto al rimborso (art. 42, comma 1, lettera e).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)