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Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 17/02/1983 (Rv. 426005 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - ESISTENZA DEL BENE PROMESSO IN VENDITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426005-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - ESISTENZA DEL BENE PROMESSO IN VENDITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Nella vendita di cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, ed a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali, essendo irrilevante che essa manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio non indispensabile per la sua utilizzazione; siffatto accertamento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente e correttamente motivato. (Conf 837/79, mass n 397011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)