Sez. 2, Sentenza n. 3854 del 05/09/1989 (Rv. 463719 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - EDIFICIO DA COSTRUIRE - VENUTA AD ESISTENZA DEL BENE - MOMENTO DETERMINANTE.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - EDIFICIO DA COSTRUIRE - VENUTA AD ESISTENZA DEL BENE - MOMENTO DETERMINANTE.*
Con riguardo alla compravendita di un costruendo edificio, il venire ad esistenza del bene, che comporta, ai sensi dell'art. 1472 cod. civ., gli effetti traslativi della proprietà (e, quindi, se successivo all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'applicabilità dell'IVA sul prezzo), è segnato dal completamento del fabbricato nelle sole componenti essenziali, restando irrilevante la Mancanza di rifiniture od accessori non indispensabili per la sua utilizzazione. (V 1219/83, mass n 426005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)