diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 975 del 26/01/2002 (Rv. 551873 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 106 CCNL 18 luglio 1990 per i dipendenti delle FFSS.
Stato
decisa il 2002-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551873-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le clausole di garanzia relative ai posti "valorizzati" in base all'art. 106 CCNL personale FFSS 18/7/1990 fossero a tutela di posizioni anteriori al nuovo contratto e spettasse quindi il diritto alla promozione nell'ottavo livello ai dipendenti che avessero svolto per oltre tre mesi mansioni della tipologia A al momento della rimozione dalle stesse indipendentemente dalla possibilità di riassegnazione, ad es. a seguito di soppressione dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)