Sez. L, Sentenza n. 709 del 22/01/2000 (Rv. 533078 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del CCNL 1993 - 1995 per i dipendenti delle FFSS.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che erano riferibili al solo personale in servizio - e non potevano, quindi beneficiarne coloro che erano già stati collocati a riposo - gli aumenti stipendiali introdotti per i dipendenti delle FFSS dal CCNL 1993 - 1995 nonché la trasformazione - prevista a decorrere dall'1 dicembre 1995 - in elemento distinto della retribuzione del venti per cento del montante medio delle competenze accessorie, dell'importo forfettizzato previsto, "una tantum", dall'art. 37, punto 5/1, del richiamato CCNL).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)