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Sez. U, Ordinanza n. 7923 del 31/03/2026 (Rv. 677530-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni in materia disciplinare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Limiti - Fondamento. AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677530-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)