Sez. U, Ordinanza n. 7923 del 31/03/2026 (Rv. 677530-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisioni in materia disciplinare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Limiti - Fondamento. AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - In genere.
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Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto all'incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità , se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)