Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-03)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Scelta della sanzione da applicare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità.
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)