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Sez. 2, Sentenza n. 11002 del 27/05/2015 (Rv. 635643 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Parte contumace - Eccezione di incompetenza per territorio - Proponibilità dopo la definizione del giudizio di primo grado - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635643-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)