Sez. 3, Sentenza n. 9839 del 11/11/1996 (Rv. 500463 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Parte contumace - Eccezione di incompetenza per territorio - Proponibilità dopo la definizione del giudizio di primo grado - Esclusione - Limiti - Incompetenza per territorio del conciliatore - Eccezione sollevata dal contumace in sede di ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Per il disposto dell'art. 38 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353, art. 4) l'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.. Pertanto, il contumace non può eccepire l'incompetenza per territorio del Conciliatore in sede di ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)