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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 30/07/1980 (Rv. 408729 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE - POTERI DI AUTODETERMINAZIONE DEI SINDACATI - RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE MASCHILE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PERSONALE FEMMINILE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE - POTERI DI AUTODETERMINAZIONE DEI SINDACATI - RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE MASCHILE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PERSONALE FEMMINILE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Quando non vi e violazione dei minimi retributivi garantiti da norme costituzionali o di istituti regolati da norme di legge inderogabili, la Determinazione del trattamento economico dei lavoratori appartiene alla sfera dell'autonomia sindacale, la quale, pertanto, nello ambito dei suoi poteri di autodeterminazione e valutate le concrete condizioni di lavoro e le molteplici componenti delle prestazioni, puo legittimamente stabilire per gli uomini una retribuzione inferiore a quella prevista per le Donne, a parita di mansioni. (Conf 325/79, mass n 396407).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)