Sez. L, Sentenza n. 325 del 16/01/1979 (Rv. 396407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - LIMITI - RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE MASCHILE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PERSONALE FEMMINILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI TELEFONICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITA - LIMITI - RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE MASCHILE INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PERSONALE FEMMINILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI TELEFONICI.*
Quando non vi e violazione dei minimi retributivi garantiti da norme costituzionali o di istituti regolati da norme di legge inderogabili, la Determinazione del trattamento economico dei lavoratori appartiene alla sfera dell'autonomia sindacale, la quale, pertanto, nell'ambito dei suoi poteri di autodeterminazione e valutate le concrete condizioni di lavoro e le molteplici componenti delle prestazioni, puo legittimamente stabilire per gli uomini una retribuzione inferiore a quella prevista per le Donne. (principio applicato in relazione ad una differenziazione retributiva fra uomini addetti alla commutazione notturna e Donne addette alla commutazione diurna prevista dal CCNL 24 dicembre 1969 per i dipendenti telefonici). (V 4177/76, mass nn 382850, 382851, 382852, 382853 e 382854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)