Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Testo vigente
Codice postale e delle telecomunicazioni
Libro primo. Norme generali
Titolo I. Disposizioni preliminari
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Art. 1 Esclusivita' dei servizi postali . . .
1. Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
1) i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
2) i servizi di trasporto di pacchi e colli;
Art. 2 Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
1. Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta . . . nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 4 Concessione dei servizi
1. Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concessioni.
Art. 5 Sospensione o limitazione dei servizi Assunzione di quelli dati in concessione
1. Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
2. Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
3. Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 25942
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 13039
Art. 8 Tariffe per i servizi postali, di bancoposta . . . internazionali
1. Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
Art. 9 Accordi internazionali
1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, . . . e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259.
Art. 10 Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale . . .
1. La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria.
2. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perche' siano rigorosamente osservate.
3. E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta . . ., gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
4. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.
Art. 11 Comunicazioni postali . . . vietate
1. Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
2. Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
3. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima.
4. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
5. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato lo oggetto e al mittente che sia stato identificato.
6. Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.
7. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.
Art. 12 Persone addette ai servizi postali, di bancoposta . . .
1. Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta . . ., anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale.
Art. 13 Contravvenzioni in materia postale . . .
1. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
2. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, . . ..
Titolo II. Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta ...
Sezione 1ยช. Disposizioni generali
Art. 14 Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione
1. Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprieta' del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.