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Sez. 3, Sentenza n. 4001 del 23/02/2006 (Rv. 587413 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587413-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)