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Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007 (Rv. 598125 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Decisorietà della formula - Estremi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598125-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Il giuramento decisorio ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda, ossia circostanze tali che al giudice, previo accertamento sull'"an iuratum sit", non resti altro che accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo. La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso, con la conseguenza che è inammissibile in cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione del giuramento prestato, limitando la portata delle ammissioni da esso desunte dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)