Sez. L, Sentenza n. 2219 del 28/03/1986 (Rv. 445374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI.*
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ha accentuato, snellendo la disciplina precedente, la regola generale secondo la quale, ricorrendo la condizione soggettiva della provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dal rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali comprende tutto ciò che il lavoratore percepisca in denaro o in natura, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma. Deriva da tale premessa che, in quanto dazione in natura dipendente dal rapporto di lavoro, l'erogazione del servizio mensa in favore dei lavoratori dipendenti è soggetto a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sulla base del valore convenzionale del pasto come stabilito con decreto ministeriale emanato in applicazione degli artt. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari) e 30 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), salvo che il datore di lavoro provi che detta erogazione sia da ricomprendere, per il suo particolare atteggiarsi, in una delle tassative ipotesi di esclusione considerate nel secondo comma dello stesso art. 12 legge n. 153 sopra citata. (V 1274/84, mass n 433412).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)