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Sez. L, Sentenza n. 1274 del 23/02/1984 (Rv. 433412 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE DI UNA MENSA AZIENDALE DI INDENNITÀ CORRISPONDENTE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - ASSOGGETTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433412-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL GESTORE DI UNA MENSA AZIENDALE DI INDENNITÀ CORRISPONDENTE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - ASSOGGETTABILITÀ.*

Ai fini contributivi, costituisce parte integrante della retribuzione qualunque prestazione, in denaro o in natura, che il datore di lavoro sia tenuto, per legge o per contratto, a fornire continuativamente al lavoratore in ragione del normale svolgimento del rapporto di lavoro, ivi comprese tanto la somministrazione dei pasti, anche con parziale concorso delle spese, quanto il pagamento di un'indennità corrispondente. Pertanto, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al gestore in appalto di una mensa aziendale, per la somministrazione dei pasti ai lavoratori con carattere di continuità ed obbligatorietà, rientrano, tanto a norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 797 del 1955, quanto ai sensi dello art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel concetto di retribuzione gravata dai contributi assicurativi. (V 6661/83, mass n 431384; (V 5191/83, mass n 430056; (V 5191/83, mass n 430058).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)